Quota sociale
2 Febbraio 2023Uova Pasquali
20 Marzo 2023Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità anno 2023.
Con il messaggio n° 422 del 27 gennaio INPS ha comunicato che fino al 31 marzo sarà possibile presentare la richiesta, relativa all’anno 2023, per il contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità.
L’articolo 1 della legge n. 178/2020, al comma 365, successivamente modificato dall’articolo 13-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha infatti previsto un contributo mensile, fino alla misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore di uno dei genitori, disoccupato o monoreddito, facente parte di un nucleo familiare monoparentale con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Il contributo per figli con disabilità a carico può essere richiesto dai genitori disoccupati o genitori monoreddito. L’INPS con la circolare n° 39 del 10 Marzo 2022 specifica:
“nuclei familiari monoparentali”: nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
“genitore disoccupato”: persona priva d’impiego oppure persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo;
“genitore monoreddito”: persona che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tale fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione;
Il riconoscimento del beneficio presuppone il possesso cumulativo, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
– essere residente in Italia;
– disporre di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 3.000 euro;
– essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale;
– fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023. Qualora le risorse non fossero sufficienti ad esaurire le domande che soddisfino i criteri di cui al comma 2, si darà la priorità ai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.
L’importo del contributo può variare da un minimo di 150 ad un massimo di 500 euro in base al numero dei figli con disabilità a carico:
con un figlio con disabilità a carico, l’importo del contributo sarà pari a 150 euro;
con due figli con disabilità a carico, l’importo del contributo sarà pari a 300 euro;
con più di due figli con disabilità a carico, l’importo del contributo sarà pari a 500 euro
Nel caso di temporaneo ricovero del figlio presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.
La domanda per il contributo in oggetto ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile dal cittadino tramite le proprie credenziali;
Contact center integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);
istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Il contributo non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi ed è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza.
DA Centro Studi Giuridici HandyLex