Collaborazione con Informatici senza frontiere
18 Ottobre 2014Il Mio dono
4 Dicembre 2014Nuovo Isee
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto che disciplina le procedure per la redazione del DSU (dichiarazione sostitutiva unica) il nuovo Isee passa alla fase operativa. Alleghiamo quindi l’articolo apparso sul periodico di Anffas Nazionale “la Rosa Blu” e i modelli con le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (così come apparsi in G.U.), onde poter individuare l’iter e le modalità di presentazione della DSU per ottenere il rilascio dell’attestazione ISEE secondo le nuove regole.
Si specificano inolre di seguito alcuni chiarimenti:
Che cosa è la DSU? Chi la compila e la acquisisce? Quale iter bisogna seguire? A cosa serve ai fini dell’ISEE?
La DSU è il documento che deve compilare chi voglia ricevere l’attestazione ISEE, che servirà per poter accedere alle prestazioni sociali agevolate (anche di tipo socio-sanitario) e/o a calcolare la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni di cui si beneficia. Con la DSU il dichiarante comunica:
1) informazioni relative al proprio nucleo familiare;
2) informazioni relative ai redditi ed alle situazioni patrimoniali (mobiliari ed immobiliari) sue e (salvo eccezioni) dei componenti del suo nucleo familiare;
3) particolari circostanze (con allegati della DSU predisposti ad hoc) nel caso la DSU serva a richiedere, per quel che interessa le persone con disabilità ed i loro familiari, prestazioni sociali agevolate di tipo sociosanitario
o ricoveri residenziali a ciclo continuo ovvero ulteriori deduzioni e franchigie per l’abbattimento del calcolo finale ISEE.
Propriamente, la dichiarazione è di tipo modulare, ossia si compone di vari moduli, compilati a seconda delle circostanze in cui si rientra, come meglio specificato oltre, considerando quindi nella pesatura delle varie situazioni varie circostanze e dati di fatto, utili a rendere quanto più equo possibile il calcolo dell’ISEE.
La compilazione della DSU può essere fatta gratuitamente presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), l’Inps territorialmente competente, il Comune o l’Ente che eroga la prestazione sociale agevolata ovvero può essere compilata ed inviata telematicamente all’Inps direttamente dal cittadino, che abbia avuto cura di farsi rilasciare apposito PIN, attraverso l’ingresso nell’area riservata della Sezione ISEE prevista dentro “Servizi on –line” – “Servizi per il cittadino” del sito www.inps.it.
Occorre però considerare che la DSU, compilata in base alle autodichiarazioni del richiedente, sarà implementata da voci che saranno apposte automaticamente dal Sistema Informativo dell’ISEE, una volta che tale prima DSU sarà acquisita al sistema e solo, a seguito della ridetta integrazione, potrà rilasciarsi l’attestazione ISEE finale.
Infatti il procedimento è il seguente:
Nei successivi 4 giorni lavorativi dalla compilazione della DSU, i soggetti che l’hanno l’acquisita (l’Inps nel caso del cittadino che ha provveduto da solo in via telematica), trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’ISEE;
• Entro i successivi 4 giorni lavorativi il sistema informativo dell’ISEE acquisisce i dati in possesso dell’Anagrafe Tributaria, verificando, quindi, la correttezza dei dati auto- dichiarati ed implementando, in alcuni casi, in maniera automatica la DSU in base ad elementi in possesso già delle Pubbliche Amministrazioni;
• Negli ulteriori 2 successivi giorni lavorativi l’Inps determina l’ISEE finale e lo rende disponibile presso e lo comunica al destinatario o all’Ente che l’ha richiesto.
Pertanto l’ISEE finale dovrebbe essere disponibile entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU.
Nel caso in cui il richiedente l’ISEE dovesse riscontrare delle inesattezze nei confronti dei dati non autodichiarati e acquisiti direttamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps, potrà depositare il modello FC.3 (con la medesima procedura dell’invio della DSU), onde fornire documentazione atta a smentire i dati.
Ugualmente nel caso in cui nei 15 giorni successivi alla presentazione della DSU non sia stata ancora rilasciata l’attestazione ISEE, il richiedente potrà presentare il modello FC.3 per auto-dichiarare i dati per il calcolo dell’ISEE ed ottenere un’attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell’attestazione definitiva precedentemente richiesta.
In caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata (per es. scadenza bando), si può comunque presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di avvenuta presentazione di DSU.
Che cosa è L’ISEE corrente? .
E’ l’ISEE basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (laddove, di regola, per l’ISEE si considerano i redditi presi in considerazione nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata – redditi 2013 per DSU del 2015), che si può presentare quando vi è stata una variazione lavorativa (mancati introiti per attività professionale, ecc..) per uno dei membri del nucleo familiare tale da aver determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella desumibile attraverso l’ISEE ordinario.
Per usufruire dell’ISEE corrente occorre:
• prima aver presentato una DSU per l’ISEE ordinario ed aver ricevuto l’attestazione ISEE;
• subito dopo, confrontare la situazione reddituale complessiva presente nell’ISEE ordinaria con la situazione reddituale complessiva degli ultimi dodici mesi e verificare se vi è stato uno scostamento superiore al 25%;
• infine, qualora vi fosse lo scostamento, presentare il Modello MS per ottenere l’attestazione di ISEE corrente.
Da quando si potrà avere l’attestazione del nuovo ISEE? .
L’art. 14 del DPCM n. 159/2013 prevede che alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del qui commentato decreto sulla DSU potrà essere rilasciata l’attestazione secondo il nuovo ISEE. Da tale data le attestazioni già acquisite non saranno più utilizzabili per la richiesta di nuove prestazioni